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Referendum 2026: voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente residenti all'estero

L'opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero deve pervenire al comune di iscrizione nelle liste elettorali entro il 18 febbraio 2026.
Data:
Martedì, 27 Gennaio 2026
Referendum 2026: voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente residenti all'estero

Descrizione

L’art. 4-bis, comma 2, della legge 459/2001, modificato in ultimo dall’art.6 comma 2 lett.a) della legge 165/2017, stabilisce che i cittadini italiani temporaneamente all’estero possono votare per corrispondenza presentando un’apposita dichiarazione al proprio comune di iscrizione elettorale entro 32 giorni dalla data del voto, ovvero entro il 18 febbario 2026 per la prossima consultazione referendaria (22-23 marzo 2026).

Modalità di invio richiesta

La richiesta può essere inviata:

 

  • per posta ordinaria o elettronica (anche non certificata),

  • oppure consegnata a mano, anche da terzi.

La dichiarazione deve:

  • essere su carta libera;

  • contenere l’indirizzo estero per la spedizione del plico elettorale;

  • essere accompagnata da copia di un documento di identità;

  • includere una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti previsti, anche se al momento della domanda l’elettore non si trovi ancora all’estero, purché lo sia per almeno tre mesi, comprensivi della data del voto.

Con riferimento al presupposto temporale della presenza dell’elettore all’estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene che la relativa domanda debba ritenersi validamente prodotta ove si dichiari espressamente tale circostanza, ed anche se l’interessato non si trovi all’estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione.

Viene pubblicato in calce l'apposito modello di opzione – in formato PDF editabile con alcuni campi resi obbligatori – è formulato in modo da poter essere utilizzato da tutti i temporanei all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza, ivi compresi gli elettori di cui ai commi 5 e 6 del citato art. 4-bis.


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Pubblicato da 3183

Ultimo aggiornamento

27/01/2026 12:18




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